E’ di notevole rilevanza e attualità il susseguirsi delle norme introdotte senza soluzione di continuità, negli ultimi anni, finalizzate alla prevenzione e al contrasto al fenomeno del riciclaggio, ossia dell’impiego nell’economia di denaro di provenienza illegale con l’obiettivo di celarne l’origine delittuosa, a cui è stato affiancato recentemente la punibilità del fenomeno del cosiddetto “auto-riciclaggio”, che si concretizza quando i fondi provengono da attività illegali realizzate dallo stesso imprenditore (per esempio falsa fatturazione che “origina” costi finalizzati a ridurre le imposte dovute, “liberando” liquidità) tali norme, accompagnate dalle “regole tecniche” e dalle “linee guida” varate più recentemente dai rispettivi organi di autoregolamentazione delle categorie coinvolte, creano spesso difficoltà e ambiguità nella loro applicazione da parte di coloro che ne sono tenuti all’osservanza, in modo particolare i professionisti, che sono soggetti a regole che riproducono, talvolta in modo addirittura più sfuggente, quelle che devono osservare le banche, pur non essendo dotati neppure vagamente della struttura umana, informatica e organizzativa che queste possono invece vantare.
Tutto ciò che riguarda l’antiriciclaggio ha l’obiettivo di proteggere il sistema economico e finanziario del Paese.
La normativa italiana di riferimento è costituita dal Decreto Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, emanato in seguito alla direttiva europea 2005/60/CE e successive modifiche e integrazioni; affiancano la legge con pari valore le Regole Tecniche varate dagli organismi di autoregolamentazione competenti (ad esempio il consiglio nazionale dei dottori commercialisti, il consiglio nazionale forense e quello dei consulenti del lavoro, l’ultimo ad aver adempiuto in tal senso) mentre le Linee guida approvate dagli stessi organismi si propongono come obiettivo quello di “agevolare” gli adempimenti degli iscritti agli ordini; regole tecniche e linee guida sono quindi, per loro natura, vincolanti esclusivamente per i rispettivi iscritti, e rappresentano perciò procedure che lasciano “indenni” coloro che, pur esercitando l’attività prettamente afferente la tenuta della contabilità e nei limiti consentiti loro dalla legge ma senza possedere abilitazioni particolari, devono adempiere ai soli precetti previsti dalla legge, spesso meno vincolanti. Questo discrimine è di estrema importanza, in quanto le ispezioni condotte dagli organi preposti, si focalizzano sulla verifica dell’osservanza delle regole tecniche e delle linee guida, queste ultime spesso elevate, dai militari accertatori, a livello di legge. Si deve notare inoltre che l’ispezione, negli studi di dottori e ragionieri commercialisti, inizia con la richiesta di esibire il tesserino di iscrizione e i corsi seguiti in materia di antiriciclaggio dal professionista e dai suoi collaboratori.
Quello che è andato via via a condizionare in modo estremamente permeante l’operato dei liberi professionisti, sono state le norme che impongono l’identificazione, l’adeguata verifica ed il controllo costante del cliente con il quale è instaurato il rapporto, e a conservare prova documentale di aver espletato tutto quanto richiesto nei tempi previsti, documentazione che dovrebbe possedere inoltre “data certa”; di recente, è stata introdotta anche la necessità di autovalutazione periodica dello studio.
Non è semplice esaminare a fondo in questa sede un argomento tanto vasto e complesso, anche ove ci si volesse contenere alle prospettive che più possono interessare commercialisti, notai e consulenti del lavoro: per questo motivo, qualora se ne ravvisasse l’esigenza, è indubbiamente utile farlo con un avvocato, che oltre a conoscere la materia meglio di altri operatori qualificabili come “imprenditori esclusivamente commerciali” che operano nel settore, può comprendere in modo approfondito eventuali vulnus che possono celarsi dietro ai singoli casi contestati dagli organi di vigilanza e gravemente sanzionati.
Sul sito avvocato antiriciclaggio è possibile trovare, oltre a una raccolta di norme ed esperienze, molte sentenze commentate concernenti professionisti, istituti di credito e altri operatori tenuti ad osservare la legislazione vigente.
L’ideatore non è il legale che ha patrocinato le cause, ma è un avvocato, dottore commercialista, revisore legale e vice presidente AIAC (associazione italiana Avvocati Dottori commercialisti, che raggruppa parte dell’esiguo numero di professionisti italiani iscritti personalmente ad entrambe gli albi), che ha scelto di dedicare parte del proprio tempo all’approfondimento di questa tematica di estrema attualità, interpretando le sentenze e svolgendo un lavoro di ricerca laborioso, relativamente a materiale spesso non agevole da reperire. Un appassionato della materia, che mette il proprio sito a disposizione di tutti gli interessati.
Visiti spesso Nordest24? Ora puoi rimuovere tutta la pubblicità e goderti una lettura più piacevole, veloce e senza distrazioni. Clicca qui per maggiori informazioni