La Corte Costituzionale respinge la questione di costituzionalità sulla legge sull’autonomia differenziata
La Corte Costituzionale ha respinto la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie, dichiarando invece illegittime alcune disposizioni specifiche dello stesso testo legislativo. La decisione è stata resa nota dalla stessa Consulta in attesa del deposito della sentenza.
I giudici della Consulta hanno evidenziato che il principio di Stato riconosce l’importanza delle Regioni e la possibilità di ottenere forme di autonomia particolari, ma sottolineano anche i principi di unità della Repubblica, solidarietà tra le Regioni, eguaglianza e garanzia dei diritti dei cittadini, nonché l’equilibrio di bilancio.
Di conseguenza, la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in ottemperanza all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non dovrebbe corrispondere a una semplice ripartizione di potere tra i vari segmenti del sistema politico, ma piuttosto mirare al bene comune della società e alla tutela dei diritti costituzionali. In questo contesto, il principio di sussidiarietà regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni, e l’autonomia differenziata dovrebbe contribuire a migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione, assicurare maggiore responsabilità politica e rispondere meglio alle esigenze dei cittadini.
Partendo da queste premesse, la Corte ha dichiarato incostituzionale la possibilità che l’intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, ritenendo che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola Regione, alla luce del principio di sussidiarietà invocato.
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