E’ legittimo l’obbligo vaccinale per il personale sanitario.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che con la sentenza n. 7045/2021 pubblicata oggi ha respinto l’istanza di alcuni medici, paramedici, farmacisti e parafarmacisti ed altri operatori sanitari della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non ancora vaccinati, confermando l’obbligo vaccinale contro il virus Sars- CoV-2, così come previsto per il personale sanitario dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021.
L’obbligo vaccinale è imposto a tutela non solo del personale sanitario , impegnato nella lotta contro la diffusione del virus Sars-CoV-2, ma anche dei pazienti e delle persone più fragili che sono ricoverate o si recano comunque nelle strutture sanitarie o socioassistenziali, sottolinea il Consiglio di Stato.
E l’obbligo vaccinale non si fonda solo sulla relazione di cura e fiducia tra paziente e personale sanitario, ma anche sul più generale dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) che grava su tutti i cittadini, a cominciare dal personale sanitario, nei confronti dei soggetti più vulnerabili e che sarebbero più esposti alle conseguenze gravi o addirittura letali del virus per via del contatto con soggetti non vaccinati.
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