Il presidente Luca Zaia ha presentato la nuova ordinanza regionale «pensata per essere ancora più efficace negli isolamenti fiduciari dei positivi al Coronavirus e nell’individuazione dei contatti».
Le novità introdotte dall’ordinanza di oggi riguardano anche e soprattutto il contrasto all’arrivo del Covid dall’estero, importato da chi si sposti per lavoro o vacanza:
i tamponi per i lavoratori che tornano dall’estero (da determinati Paesi elencati all’interno del documento), che diventano obbligatori, così come la segnalazione per il paziente positivo con sintomi che rifiuti il ricovero – parte una “denuncia d’ufficio” – e per i positivi che violino l’isolamento fiduciario.
L’ordinanza è valida fino al 31 luglio.
Il Veneto da oggi, 6 luglio, impone dunque regole per chi rientra dall’estero esclusi 36 Paesi per cui esiste un corridoio sanitario.
Ecco quali:
1. Austria 2. Belgio 3. Bulgaria 4. Svizzera 5. Cipro 6. Repubblica Ceca 7. Germania 8. Danimarca 9. Estonia 10. Grecia 11. Spagna 12. Finlandia 13. Francia 14. Croazia 15. Ungheria 16. Irlanda 17. Islanda 18. Liechtenstein 19. San Marino 20. Lituania 21. Lussemburgo 22. Lettonia 23. Malta 24. Paesi Bassi 25. Norvegia 26. Polonia 27. Portogallo 28. Romania 29. Svezia 30. Slovenia 31. Slovacchia 32. Regno Unito e Irlanda del Nord 33. Andorra 34. Principato di Monaco 35. Stato della Città del Vaticano 36. Italia
Le regole sono valide fino al 31 luglio.
Ecco cosa prevede in sintesi, lo abbiamo riassunto in questo articolo.
Ordinanza n. 64 della Regione Veneto del 6 Luglio e valida fino al 31 Luglio 2020
⛔OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO nei seguenti casi:
✅ contatto a rischio con soggetto risultato positivo al tampone
✅ ingresso o rientro in Veneto da Paesi diversi da quelli dell’Allegato 1
✅ compresenza di sintomi da infezione respiratoria e temperatura superiore a 37.5°C
➡️ Possibilità per ULSS locale di porre in ISOLAMENTO IN STRUTTURA EXTRA OSPEDALIERE nei casi in cui vi siano difficoltà a mettere un soggetto in isolamento fiduciario
🩸 TAMPONE A CHI ENTRA DALL’ESTERO PER NECESSITÀ LAVORATIVE
✅
Le persone che entrano o tornano in Veneto – dopo un viaggio in Paesi
diversi da quelli dell’Allegato 1 – dovranno sottoporsi a tampone appena
arrivati e un secondo (se il primo risulta negativo) sarà effettuato
dopo circa 7gg. La prestazione sanitaria è gratuita.
Il datore di lavoro dovrà pertanto contattare l’ULSS e riammettere il lavoratore temporaneamente solo se il primo tampone risulta negativo.
👩🦽🚶♀️ Badanti: il tampone è raccomandato. Nel caso in cui il datore di lavoro non segnali all’ULSS, e non richieda il tampone per il lavoratore in arrivo dall’estero da uno dei Paesi in questione, è prevista una sanzione di 1000€ a lavoratore.
🚷 Per quanto riguarda le PERSONE IN ISOLAMENTO è obbligatorio comunicare a Sindaco, Prefetto e Autorità Giudiziaria, l’elenco dei positivi ai fini dei controlli e delle misure cautelari.
🛏 Chi RIFIUTA IL RICOVERO – positivo e con sintomi – deve essere segnalato all’Autorità Giudiziaria, contestando l’art. 452 del Codice Penale e parte la denuncia d’ufficio.
💰 Chi viola l’isolamento ed è negativo ➡️ 1000€ di multa
💰Chi viola l’isolamento ed è positivo ➡️ rischia il carcere, oltre alla multa
SCARICA PDF NUOVA ORDINANZA VENETO 06/07/2020
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