Coronavirus, Veneto: ecco la nuova ordinanza di Zaia 13/04/2020 - PDF
Obbligo dell’uso di mascherina, guanti e gel igienizzante per uscire di casa; tolto – “è un atto di fiducia verso i veneti” – il limite dei 200 metri per l’attività motoria, che può essere svolta so...
Obbligo dell’uso di mascherina, guanti e gel igienizzante per uscire di casa; tolto – “è un atto di fiducia verso i veneti” – il limite dei 200 metri per l’attività motoria, che può essere svolta solo “in prossimità dell’abitazione” e sempre singolarmente.
Sono alcune delle misure anti-contagio previste nella nuova
ordinanza della Regione Veneto, illustrata oggi dal governatore Zaia.
Chi presenta una temperatura sopra i 37,5 gradi non potrà uscire di casa. Zaia: “Vanno applicati gli accordi con parti sociali; via a maggiori controlli Spisal in aziende banche e assicurazioni; attività bancarie e assicurative e postali solo su appuntamento; ci sono arrivate segnalazioni di sportelli bancari in cui si va senza mascherina: non va bene, ora ci pensiamo noi e si potrà entrare solo con mascherine, guanti e ogni protezione necessaria alla salvaguardia della salute”.
TESTO ORDINANZA ZAIA VENETO
IL PRESIDENTE
Visti l’art. 32 e 117,
commi 3 e 4, Cost.;
Visti l’art. 32 l.
833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00;
Viste le proprie
ordinanze di contenimento del contagio da Covid-19;
Visto il D.L. 25.3.2020,
n. 19;
Rilevato, altresì,
sulla base dei dati forniti anche in data odierna da Azienda Zero, che
permangono situazioni di contagio che impongono, per andamento cronologico e
connotati quantitativi e qualitativi il mantenimento di misure di prevenzione
anche più restrittive di quelle statali, essendo stati registrati nella
medesima data odierna, n. 1672 di soggetti ricoverati, di cui n. 245 in terapia
intensiva, n. 14.251 casi di tampone positivo, con incremento rispetto al
giorno precedente di n. 81 unità, n. 10766 casi di soggetti attualmente
positivi, n. 17902 di soggetti in isolamento domiciliare, dati che evidenziano
una diffusione ancora significativa;
Considerata la competenza
delle regioni in materia di tutela della salute, del commercio, del trasporto
pubblico locale e della tutela della sicurezza nel lavoro;
Visto il D.P.C.M.
10.4.2020;
Richiamato quanto
dedotto nella motivazione della propria ordinanza n. 37 del 3.4.2020 in ordine
al potere di ordinanza regionale;
Visto il decreto del
Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Friuli n. 31 del
10/04/2020,
Dato atto che la
struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica
anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale,
ORDINA
- Sono
confermate e comunque adottate le seguenti misure: - è disposta la chiusura degli esercizi commerciali, di
qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle giornate di
domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1°
maggio 2020;nelle giornate di apertura, negli esercizi suddetti è ammessa la
vendita delle categorie di prodotti già commercializzati prima del 21.2.2020;
- è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio
nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita
su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia
adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda
anche le seguenti condizioni minimali:
i. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di
uscita;
iii. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e
il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso
all'area di vendita;
iv. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e
mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto
delle disposizioni di cui al successivopunto k) e dell’allegato 5 del DPCM
10.4.2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte
eventualmente più restrittiva;
- negli spostamenti all’esterno della proprietà privatadevono
essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura
di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienicizzante, fatte
salve le disposizioni specifiche di cui alle lettere k), m) e n) e al punto 2)
relative al trasporto pubblico locale;
- le uscite devono essere esclusivamente individuali,
salvo l’accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di tutela della
salute quale nel caso di accompagnamento di disabili e minori di anni 14;deve
essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale di metri due;
- è vietata l’uscita di chi presenta temperatura corporea
superiore a 37,5 gradi;
- nei giorni del 25 aprile e del 1° maggio 2020 il picnic
all’aperto è autorizzato solo nella proprietà privata e limitatamente al nucleo
famigliare residente nella proprietà stessa;
- è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per
l’assistenza al parto da parte del genitore;
- l’attività motoria è individuale e deve svolgersi in
prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della
distanza di almeno due metri da ogni altra persona, fatto salvo il rispetto
della disposizione di cui alla lettera c);
- i distributori automatici per il commercio al dettaglio
diversi da quelli di carburante, sono ammessi solo se all’interno
degli uffici e delle attività regolarmente ammesse, per l’acqua potabile (c.d.
Case dell’acqua),latte sfuso,generi di monopolio,prodotti farmaceutici e
parafarmaceutici;
- gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici e
telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia sono
chiusi alla domenica e gli altri giorni festivi;
- in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente
ammessi, sia nell’area esterna di attesa ai fini dell’ingresso in locali
chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente
all’aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono
essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due
metri e dell’utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di
naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti -in mancanza di
disponibilità da parte del compratore- dal venditore, di mantenimento di un
unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei
locali, compresa la limitazione dell’accesso ad un soggetto per nucleo
famigliare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed
efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione
di operatori e avventori; si applicano le singole misure di cui all’allegato 5
del DPCM 10.4.2020 che siano più restrittive rispetto a quelle disposte dalla
presente lettera;
- è ammessa l’attività economica, anche di
somministrazione di alimenti e bevande, svolta esclusivamente mediante consegna
a domicilio;
- tutte le attività produttive ammesse, industriali,
commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie
e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del
protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
sottoscritto il 14.3.2020 in attuazione dell’articolo 1, comma 1°, numero 9,
DPCM 11.3.2020; lo Spisal esercita la funzione di vigilanza sull’applicazione
del protocollo; sono fatte salve le ulteriori misure più restrittive previste
dai documenti adottati dalle singole strutture produttive in base al d.lgs.
81/08;
- nell’attività bancaria, compresa quella esercitata da
Poste Italiane spa, assicurativa, degli studi professionali e in ogni altro caso
sia possibile, laddove sia previsto l’accesso da parte di clienti e fornitori,
l’accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante
appuntamento; in ogni caso, devono essere utilizzati da operatori delle
strutture e terzi mascherine e guanti e/o ogni altro dispositivo idoneo a
garantire copertura di naso e bocca e l’igiene delle mani quali i prodotti
igienizzanti; deve essere attuata la ricorrente ed efficace sanificazione dei
locali;
- la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e
neonati nonché l’attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi
esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020, alla
vendita di tali prodotti ed è consentita in due giorni alla settimana, esclusi
comunque i festivi e prefestivi, fatto salvo il rispetto della disposizione di
cui alla letterak);
- in tutte le attività economiche e sociali è
raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell’attività della
temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che
presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi;
- è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il
conferimento di rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata
(CERD/Ecocentro) comunali più vicini alla residenza;
- è ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e
naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree
in concessione e di pertinenza, quali le spiagge;
- sono consentite le opere collegate a stati di emergenza
di protezione civile in essere;
- relativamente
al trasporto pubblico locale, allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus Covid-19, sull’intero territorio regionale, sono adottate
le seguenti misure:
a) l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 28 del 12 marzo
2020 riguardante misure urgenticontenitive e di gestione dell’emergenza
epidemiologica, avuto riguardo al Trasporto Pubblico Locale suferro, già
prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del 2 aprile 2020, è
ulteriormenteprorogata sino al 3 maggio 2020;
b) l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 29 del 12 marzo
2020 riguardante misure urgenticontenitive e di gestione dell’emergenza
epidemiologica, avuto riguardo al Trasporto Pubblico Locale sugomma e acqua,
già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del 2 aprile 2020,
èulteriormente prorogata sino al 3 maggio 2020;
c) il periodo di cui al secondo alinea del punto 1 dell’ordinanza n.
30 del 18 marzo 2020, riguardantemisure urgenti contenitive e di gestione
dell’emergenza epidemiologica, avuto riguardo ai servizi diTrasporto Pubblico
non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, viene
integralmentesostituito dal seguente:“sia
garantita la sicurezza (droplet) di utenti e operatori limitando il servizio ad
un numero massimo dipasseggeri, incluso il conducente, pari alla metà
arrotondata per difetto della capacità massima del veicolo.”;
d) l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 30 del 18 marzo
2020, così come modificata dallaprecedente lettera c), già prorogata con
ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del 2 aprile 2020, èulteriormente
prorogata sino al 3 maggio 2020;
e) la lettera c), del punto 1 dell’ordinanza n. 39 del 6 aprile 2020,
riguardante ulteriori misure atte a contrastare il diffondersi del contagio da
coronavirus nei servizi legati al trasporto pubblico locale viene integralmente
sostituita dalla seguente: “c) nei
servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per
i servizi atipici,dovranno essere adottate a bordo dei veicoli idonee misure
atte a contenere la diffusione del contagio.E’ fatto obbligo nell’espletamento
del servizio pubblico, dell’utilizzo da parte del conducente dimascherina e dei
trasportati di guanti e mascherine. E’ fatto obbligo di trasportare un numero
massimo di passeggeri, incluso il conducente, pari alla metà arrotondata per
difetto della capacità massima delveicolo, sempre nel rispetto delle distanze
di droplet consigliate. Si dovrà provvedere al mantenimento della sanificazione
delle maniglie delle porte e degli appositi sostegni dei passeggeri oltre a
provvederead aerare sempre il veicolo all’inizio ed al termine di ogni nuovo
trasporto di passeggeri”;
f) l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 39 del 6 aprile
2020, così come modificata dallaprecedente lettera e), è prorogata sino al 3
maggio 2020.
- Le
misure di cui alla presente ordinanza hanno durata dal 14 aprile 2020 al 3maggio
2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto
disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del
medesimo decreto legge; - di
dare atto che la violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione
delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19; - di
dare atto che all’applicazione delle violazioni della presente ordinanza
provvedono gli organi di polizia competenti ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 689/81, con destinazione delle somme al conto Iban IT 41 V 02008 02017
000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”; - di
incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione
Infrastrutture e Trasporti relativamente al punto 2) e, per il resto, la
Direzione Protezione Civile; - di
dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del
bilancio regionale; - di
pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Dott. Luca Zaia
SCARICA PDF ORDINANZA VENETO ZAIA 13/04/2020