Fiume Veneto, il Comune difende il rialzo pedonale di via Giovanni XXIII

Replica dell’Area Vigilanza alla segnalazione del consigliere Fabio Tonus: il manufatto non è un dosso artificiale ma un attraversamento

25 maggio 2026 14:21
Fiume Veneto, il Comune difende il rialzo pedonale di via Giovanni XXIII -
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FIUME VENETO - Il Comune di Fiume Veneto sostiene la piena regolarità dell’attraversamento pedonale rialzato realizzato in via Giovanni XXIII e respinge le contestazioni arrivate sulla sua conformità al Codice della Strada. La risposta formale è contenuta in una comunicazione dell’Area Vigilanza - Polizia Locale, firmata dal responsabile Paolo Fort e datata 13 maggio 2026, inviata al consigliere comunale Fabio Tonus dopo una segnalazione protocollata il 6 maggio con il numero 9569/A.

Al centro della contestazione c’era la recente realizzazione del manufatto in via Giovanni XXIII, ritenuto nella segnalazione non pienamente conforme alle prescrizioni del Codice della Strada, con il conseguente rischio, secondo quanto evidenziato, che eventuali danni a veicoli o persone potessero ricadere sull’amministrazione comunale.

La distinzione tra dosso e attraversamento rialzato

Nella risposta, il Comune chiarisce innanzitutto il quadro normativo di riferimento e sostiene che la critica si basi su una sovrapposizione tra due opere diverse. L’amministrazione richiama l’articolo 1 del decreto legislativo 285 del 1992, secondo cui sicurezza, tutela della salute e tutela dell’ambiente rientrano tra le finalità primarie perseguite dallo Stato, e ricorda che gli interventi sulla strada sono orientati in particolare alla protezione dell’utenza più fragile.

Viene citato anche l’articolo 3 del Codice della Strada, che definisce l’attraversamento pedonale come la parte della carreggiata segnalata e organizzata nella quale i pedoni hanno la precedenza rispetto ai veicoli, oltre all’articolo 145 del D.P.R. 495/1992 sulle zebrature.

Secondo il Comune, il nodo principale riguarda il richiamo all’articolo 179 del D.P.R. 495/1992, norma che disciplina i dossi artificiali o rallentatori di velocità. Nella comunicazione si precisa che quei limiti dimensionali, compresa l’altezza compresa fra 3 e 7 centimetri richiamata nella segnalazione, valgono per dispositivi prefabbricati o elementi in rilievo a profilo convesso applicati sulla pavimentazione con il solo scopo di ridurre la velocità dei veicoli.

Diverso, invece, sarebbe il caso dell’opera di via Giovanni XXIII. Per l’Area Vigilanza, non si tratta di un dosso, ma di un attraversamento pedonale rialzato, cioè di una modifica strutturale della sede stradale che porta una porzione della carreggiata alla stessa quota del marciapiede, creando continuità fisica per il passaggio dei pedoni. In questa prospettiva, l’intervento viene ricondotto agli interventi infrastrutturali e ai dispositivi di segnalamento complementare previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 285/1992, in materia di Codice della Strada.

I riferimenti tecnici richiamati dal Comune

Nella nota si legge che la legittimità degli attraversamenti pedonali rialzati troverebbe conferma anche nelle disposizioni ministeriali e nelle pratiche di ingegneria del traffico. In particolare viene richiamata la Direttiva ministeriale del 24 ottobre 2006 sui limiti di velocità localizzati, che al capitolo 5 affronta il tema degli “attraversamenti pedonali colorati o rialzamenti”, distinguendoli dai dossi disciplinati dall’articolo 179 del D.P.R. 495/1992.

Il Comune indica inoltre come riferimento le Linee guida ANCI del 2011 sugli attraversamenti pedonali. Nella comunicazione viene citata la Parte Terza, sezione 4.6, che definisce i parametri costruttivi per gli attraversamenti rialzati: pendenze delle rampe di raccordo, ampiezza della piattaforma, segnaletica orizzontale a colori alternati e segnaletica verticale di preavviso. Secondo quanto riportato dall’Area Vigilanza, i manufatti contestati rispettano integralmente questi parametri.

Sicurezza stradale e accessibilità

Un altro punto evidenziato dal Comune riguarda la finalità dell’intervento sotto il profilo della sicurezza e dell’accessibilità. La risposta richiama l’articolo 191 del decreto legislativo 285/1992, che impone ai conducenti di fermarsi e dare precedenza ai pedoni, e l’articolo 40 dello stesso decreto, secondo cui gli attraversamenti devono essere accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote.

L’amministrazione collega quindi l’opera di via Giovanni XXIII anche alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, citando il D.M. 236/1989 e il D.P.R. 503/1996. Il rialzo dell’attraversamento fino alla quota del marciapiede, si legge nella nota, garantirebbe un percorso continuo e sicuro per anziani, bambini e persone con disabilità, imponendo allo stesso tempo ai veicoli di rallentare in prossimità dell’area di conflitto.

La conclusione dell’Area Vigilanza

Nella parte finale della comunicazione il Comune ribadisce quindi la propria posizione: l’opera realizzata in via Giovanni XXIII viene considerata legittima, tecnicamente conforme e regolare. Per l’Area Vigilanza, l’intervento non rientra nella categoria dei dossi artificiali soggetti ai limiti dell’articolo 179 del D.P.R. 495/1992, ma in quella degli adeguamenti dell’infrastruttura destinati alla tutela dell’utenza vulnerabile, nel rispetto del Codice della Strada, del regolamento di esecuzione, delle direttive ministeriali e delle linee guida ANCI.

La nota è stata firmata dal responsabile dell’Area Vigilanza, il commissario capo dottor Paolo Fort. Nel documento viene indicato anche il referente della pratica, l’ispettore capo Alessandro Lenisa, con sede dell’ufficio in Piazzale Pietro Zanin 1 a Fiume Veneto. Gli orari di apertura al pubblico riportati sono: lunedì, martedì e venerdì dalle 10 alle 13; giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 18.

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