Posso raccogliere funghi in Friuli Venezia Giulia senza tesserino?
Permessi, costi, documenti e limiti: cosa prevede la disciplina regionale per residenti e visitatori.
Sì, ma solo in casi precisi. In Friuli Venezia Giulia la raccolta dei funghi non è libera in tutto il territorio per chi non ha l'autorizzazione: la regola ordinaria richiede l'autorizzazione permanente e il pagamento del contributo previsto per la zona in cui si va a cercare. Esiste però una possibilità pensata per chi raccoglie occasionalmente, anche in vacanza: il permesso turistico giornaliero. Costa 10 euro, vale nell'area della Comunità di montagna o dell'Ente di decentramento regionale scelto e può essere usato complessivamente per un massimo di cinque giorni all'anno.
È una domanda concreta con l'autunno, quando Carnia, Tarvisiano, Valli del Natisone e Pordenonese richiamano residenti e visitatori. Non basta avere un cestino e conoscere un sentiero: prima di partire bisogna capire se si raccoglie nel proprio Comune, in un'altra parte della regione o da visitatore. Cambiano il titolo necessario, il pagamento e i documenti da avere con sé.
La regola: autorizzazione e contributo annuale
Per raccogliere su tutto il territorio regionale serve anzitutto l'autorizzazione alla raccolta. Ha validità permanente in FVG, ma non equivale da sola a un lasciapassare annuale: va affiancata dalla ricevuta del contributo. La pagina regionale dedicata alla raccolta dei funghi indica 60 euro per l'intero Friuli Venezia Giulia, 25 euro per il territorio di ciascuna Comunità di montagna e 20 euro per ciascun Ente di decentramento regionale.
L'autorizzazione si ottiene dopo una prova orale presso gli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie regionali. Per presentare la domanda bisogna aver compiuto 16 anni; la domanda, accompagnata dall'attestazione del superamento della prova, va rivolta alla Comunità di montagna o all'EDR competente in base alla residenza. Chi non risiede in FVG può scegliere a quale Comunità o EDR presentarla. La prova non comporta oneri per il richiedente, ma è bene informarsi in anticipo sulle sessioni: l'autorizzazione non si ottiene il giorno dell'uscita.
Chi possiede già un'autorizzazione rilasciata in un'altra regione, se subordinata al superamento di una prova, rientra tra i casi per cui la normativa regionale prevede il rilascio senza una nuova prova orale. Lo stesso vale per i micologi in possesso dell'attestato ministeriale. È comunque necessario seguire la procedura presso l'ente competente e conservare i documenti richiesti.
Il caso del residente senza autorizzazione
Per i residenti in Friuli Venezia Giulia privi di autorizzazione la possibilità è più limitata: la raccolta è consentita soltanto nel Comune di residenza. Non è quindi corretto pensare che vivere in regione permetta automaticamente di raccogliere ovunque, per esempio spostandosi da Udine in Carnia o da Pordenone verso la montagna. Per uscire dal proprio Comune si applicano le regole ordinarie oppure, se ne ricorrono i requisiti, quelle del permesso turistico.
Attenzione anche alla proprietà dei terreni. Proprietari, titolari di diritti reali di godimento e conduttori possono raccogliere nei propri fondi senza autorizzazione e contributo; il limite quantitativo giornaliero resta però quello generale. Nei terreni dove la raccolta è riservata con apposite tabelle, il passaggio di un cercatore esterno non è autorizzato. Prima di inoltrarsi fuori dai percorsi pubblici occorre controllare la segnaletica e rispettare l'accesso alla proprietà privata.
Permesso turistico: quando basta e come funziona
Il permesso turistico è l'opzione per la raccolta occasionale. Può essere usato dai non residenti senza autorizzazione e dai residenti con autorizzazione; per il residente privo di autorizzazione l'eccezione riguarda solo il proprio Comune. L'età minima è 16 anni. Il contributo è di 10 euro al giorno e va versato all'ente della zona in cui si intende raccogliere: Comunità di montagna o EDR, non alla Regione per il permesso annuale.
La causale deve indicare il giorno, o i giorni consecutivi, per i quali si paga. Non è un dettaglio formale: il permesso vale solo per quelle date e nell'area dell'ente destinatario del versamento. Le modalità di pagamento e l'elenco dei Comuni compresi nei singoli territori sono pubblicati dalla Regione. Conviene aprire la pagina prima di muoversi, individuare l'area esatta del bosco e usare il collegamento pagoPA indicato per quell'ente.
C'è un'alternativa al pagamento turistico: residenti e non residenti possono raccogliere senza contributo nell'area di una Comunità di montagna o di un EDR se pernottano almeno due notti consecutive in una struttura ricettiva ammessa dalla legge regionale e inviano prima una dichiarazione sostitutiva all'ente competente. Anche questa formula è limitata a cinque giorni all'anno. Non è sufficiente mostrare una prenotazione: la comunicazione preventiva è parte della procedura e va fatta con il modello previsto.
Cosa portare nello zaino
La verifica più semplice è questa. Chi raccoglie con autorizzazione deve avere documento d'identità valido, autorizzazione e ricevuta del contributo annuale. Chi usa il permesso turistico deve avere documento e ricevuta del versamento giornaliero; chi applica l'agevolazione per il soggiorno deve avere documento e copia della comunicazione inviata. Tenere tutto sul telefono può essere comodo, ma una copia facilmente esibibile e leggibile evita problemi dove la connessione è debole.
Il contributo annuale per l'intera FVG va pagato con pagoPA, con causale E/747 – codice fiscale del raccoglitore, ed è intestato a Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio di Tesoreria. La ricevuta conta quanto l'autorizzazione. Per contributi locali e giornalieri bisogna invece usare le istruzioni dell'ente del territorio interessato: non usare per analogia un pagamento riferito a un'altra Comunità di montagna.
Limite di tre chili e contenitore corretto
Il limite generale è di tre chilogrammi al giorno per persona. Può essere superato soltanto quando il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti. La regola vale anche nei casi di raccolta nei propri fondi e non è una stima “a occhio” da trattare con elasticità.
Le modalità di raccolta sono altrettanto importanti. Il modello regionale dell'autorizzazione ricorda che la ricerca è consentita da un'ora prima dell'alba fino a un'ora dopo il tramonto. Vietati rastrelli, uncini e strumenti che possano danneggiare terreno, micelio o radici. I funghi vanno puliti sommariamente sul posto e riposti in contenitori rigidi e aerati: il classico cesto va bene, le borse di plastica no. Non va nemmeno distrutto volontariamente ciò che non si intende raccogliere.
Raccogliere non significa poter consumare
Il permesso regola l'accesso alla raccolta, non certifica la commestibilità di ciò che finisce nel cesto. Il riconoscimento fai-da-te, fotografie e applicazioni non sostituiscono il controllo di un esperto. Se esiste un dubbio sulla specie, la scelta sicura è non consumare il fungo e rivolgersi agli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie. La Regione distingue infatti la disciplina della raccolta dall'attività professionale di identificazione e commercializzazione.
Un'ultima precauzione evita equivoci: le regole regionali non eliminano eventuali divieti temporanei o limitazioni fissate per aree protette, proprietà private e zone con specifica segnaletica. Prima dell'uscita vale la pena controllare anche il gestore del parco o della riserva interessata. Per le disposizioni generali resta il riferimento della Regione Friuli Venezia Giulia: scegliere il permesso giusto prima di partire consente di godersi il bosco senza trasformare una raccolta occasionale in un problema amministrativo.