Studente ad alto potenziale bocciato, il TAR Veneto respinge il ricorso della famiglia
La sentenza 1939/2026 conferma la valutazione della scuola. Il nodo resta il rapporto tra alto potenziale, rendimento e strumenti didattici.
VENEZIA - Il TAR Veneto ha respinto il ricorso della famiglia di uno studente ad alto potenziale cognitivo, non ammesso alla terza classe della scuola secondaria di primo grado, confermando la legittimità della decisione assunta dal consiglio di classe. La sentenza è la n. 1939/2026, pubblicata il 9 ottobre 2026, e riporta al centro il tema del rapporto tra capacità individuali, rendimento scolastico e responsabilità educativa.
Secondo quanto riferito sulla vicenda, la non ammissione era stata motivata da insufficienze in diverse discipline e da una frequenza scolastica discontinua. La famiglia aveva contestato il mancato Piano Didattico Personalizzato, richiamando una valutazione sanitaria che attestava elevate capacità cognitive. Il giudice amministrativo ha però ritenuto adeguatamente documentato il percorso valutativo seguito dalla scuola.
Cosa dice la sentenza
Il punto centrale della decisione è che il riconoscimento di un alto potenziale cognitivo non basta, da solo, a superare una valutazione negativa quando gli apprendimenti risultano non adeguatamente acquisiti. Il TAR ha quindi riconosciuto la correttezza formale e sostanziale della deliberazione del consiglio di classe, sulla base degli elementi raccolti e della motivazione fornita.
La vicenda, secondo il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, apre però anche una riflessione più ampia sul piano pedagogico. Il Coordinamento distingue infatti tra la legittimità giuridica del provvedimento e il significato educativo del caso, osservando che capacità cognitive elevate e successo scolastico non coincidono automaticamente.
Alto potenziale e difficoltà scolastiche
Nel ragionamento richiamato dal Coordinamento, l'apprendimento dipende anche da fattori come motivazione, continuità dell'impegno, organizzazione dello studio e capacità di affrontare richieste disciplinari via via più complesse. Anche uno studente con risorse intellettive elevate può incontrare difficoltà nel costruire un metodo di studio efficace o nella gestione autonoma delle attività scolastiche.
Vengono richiamati, tra gli altri, gli studi di Lev Vygotskij e Jerome Bruner, secondo cui lo sviluppo delle competenze è strettamente legato alla qualità della mediazione educativa. Le potenzialità individuali, in questa lettura, non si trasformano automaticamente in apprendimenti consolidati senza esperienze didattiche adeguate.
Un altro aspetto riguarda l'apprendimento autoregolato. Gli studi di Barry Zimmerman, citati dal Coordinamento, sottolineano l'importanza di pianificazione, controllo dell'attenzione e capacità di riconoscere e correggere gli errori. Si tratta di abilità che non possono essere considerate una conseguenza automatica dell'intelligenza, ma che richiedono un lavoro educativo progressivo.
Il ruolo della motivazione e degli strumenti didattici
Nel caso richiamato, pesa anche la dimensione motivazionale. Le ricerche di Albert Bandura e di Edward Deci e Richard Ryan, citate nel testo, mostrano quanto la percezione delle proprie capacità e la qualità delle relazioni educative possano incidere sull'impegno scolastico. Esperienze ripetute di insuccesso, soprattutto durante l'adolescenza, possono compromettere la fiducia dello studente nelle possibilità di miglioramento.
Il Coordinamento invita inoltre a superare una visione statica della plusdotazione. I contributi di Joseph Renzulli e Françoys Gagné vengono richiamati per evidenziare che le capacità cognitive rappresentano potenzialità il cui sviluppo dipende dall'interazione tra caratteristiche personali, motivazione e opportunità formative. Per questo il riconoscimento di elevate risorse intellettive non sostituisce l'accertamento delle competenze disciplinari, ma può diventare un elemento utile nella progettazione didattica.
Sul piano normativo, viene ricordata la nota ministeriale n. 562 del 3 aprile 2019, che riconosce la possibilità di considerare gli studenti ad alto potenziale nell'ambito dei bisogni educativi speciali, senza però prevedere un obbligo automatico di predisporre un Piano Didattico Personalizzato. La scelta resta affidata alla valutazione professionale dei docenti, sulla base delle esigenze effettivamente rilevate.
Valutazione finale e responsabilità dei docenti
Il Coordinamento richiama anche il decreto legislativo n. 62/2017, che attribuisce alla valutazione una funzione formativa ed educativa e disciplina, all'articolo 6, la possibilità di non ammissione alla classe successiva in presenza di apprendimenti non adeguatamente acquisiti. La valutazione finale, viene osservato, deve fondarsi su elementi documentati e su una motivazione coerente, senza ridursi a un semplice calcolo aritmetico.
In questa prospettiva, il riconoscimento dell'autonomia valutativa dei docenti deve andare insieme alla loro responsabilità pedagogica. La personalizzazione dell'insegnamento, secondo il Coordinamento, non coincide con una riduzione degli obiettivi formativi, ma con la scelta di modalità capaci di sostenere gli studenti nel raggiungimento delle competenze previste attraverso interventi coerenti e verificabili.
La conclusione richiamata dal presidente CNDDU, Romano Pesavento, è che la non ammissione non dovrebbe essere letta come un giudizio definitivo sulle potenzialità di un adolescente, ma come l'esito di un anno scolastico da cui ripartire con un nuovo percorso di apprendimento, mantenendo insieme rigore valutativo e concrete possibilità di miglioramento.