Veneto, nuova ordinanza di Zaia "anti-assembramenti": testo e Pdf
ORDINANZA REGIONE VENETO N. 11 DEL 09.02.2021 - IN VIGORE DAL 10.02.2021 AL 05.03.2021 (BUR N. 21 DEL 09.02.2021)✅ Misure relative agli esercizi di ristorazioneE' consentita, dalle ore 15.00 e fino a...
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La Redazione
09 febbraio 2021 20:22
ORDINANZA REGIONE VENETO N. 11 DEL 09.02.2021 - IN VIGORE DAL 10.02.2021 AL 05.03.2021 (BUR N. 21 DEL 09.02.2021)
✅ Misure relative agli esercizi di ristorazione
- E' consentita, dalle ore 15.00 e fino alle 18.00, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati negli spazi disponibili da parte del singolo esercizio e in ogni caso nel rispetto dell'obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e delle altre disposizioni delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni. La mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande
- I servizi di ristorazione devono esporre all'ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale
- È vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell'esercizio di somministrazione
- È sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio
- In applicazione dell'art. 1, comma 5, DPCM 14.1.2021, i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private
✅ Disposizioni finali
La presente ordinanza ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto fino al 5 marzo 2021, salva proroga o modifica anticipata disposta con apposita ordinanza conseguente al mutamento delle condizioni di contagio