Edilizia scolastica, 14.512 edifici senza tre certificazioni: nel Nord-Est il dato è al 21,1%

I dati 2023/2024 mostrano forti differenze territoriali.

14 settembre 2026 11:51
Edilizia scolastica, 14.512 edifici senza tre certificazioni: nel Nord-Est il dato è al 21,1% -
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ROMA - In Italia 14.512 edifici scolastici su 39.993 censiti risultavano, nell’anno scolastico 2023/2024, privi contemporaneamente delle tre certificazioni considerate per agibilità, prevenzione incendi e impianti termici. Il dato, richiamato dal Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, fotografa una criticità che riguarda più di un edificio su tre, con differenze molto marcate tra le diverse aree del Paese.

Nel Nord-Est gli edifici senza le tre certificazioni erano 1.475 su 7.001, pari al 21,1%. Nel Nord-Ovest il numero era di 2.238 su 9.900, cioè il 22,6%. La situazione peggiora nel Centro, con 3.435 edifici su 7.826 pari al 43,9%, e nel Sud, dove si arriva a 4.593 su 10.117, cioè il 45,4%. Nelle Isole si registra l’incidenza più alta: 2.771 edifici su 5.149, il 53,8%.

Il confronto tra i territori mette in evidenza uno scarto di 32,7 punti percentuali tra il Nord-Est e le Isole. In valori assoluti, il Sud è l’area con il numero più alto di strutture interessate, mentre nelle Isole si concentra la quota più elevata rispetto al patrimonio censito.

Il nodo dei dati e delle responsabilità

Secondo il Coordinamento, questa disomogeneità territoriale non può essere letta soltanto come una diversa distribuzione geografica del fenomeno. Il punto riguarda anche la capacità amministrativa degli enti proprietari, la programmazione degli interventi e l’effettivo utilizzo delle risorse disponibili. Differenze finanziarie, organizzative e tecniche possono infatti incidere sui tempi di progettazione, affidamento, esecuzione e completamento dei lavori.

Il CNDDU richiama però una distinzione ritenuta essenziale: l’assenza della certificazione, da sola, non equivale automaticamente a una condizione materiale di insicurezza dell’edificio. Allo stesso modo, i dati riferiti al 2023/2024 potrebbero non includere regolarizzazioni o interventi conclusi successivamente. Resta però centrale, sul piano amministrativo, la completezza della documentazione, perché è attraverso gli adempimenti formali che si può verificare lo stato di conformità degli immobili e l’applicazione delle prescrizioni previste.

Le norme in vigore e la scadenza del 2027

Sul piano normativo, il riferimento principale è l’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che attribuisce agli enti territoriali competenti gli oneri per realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici. Per l’agibilità si applica l’articolo 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Per la prevenzione incendi, il decreto interministeriale del 31 marzo 2026 ha definito un percorso progressivo di adeguamento per gli edifici scolastici interessati, nel quadro della scadenza del 31 dicembre 2027 già prevista dalla legislazione vigente. Proprio su questo passaggio il Coordinamento insiste: la fase dei rinvii e della gestione delle scadenze, secondo il CNDDU, dovrebbe lasciare spazio a una verifica concreta dell’attuazione.

La complessità tecnica degli interventi può richiedere tempi adeguati, ma il differimento, osserva il Coordinamento, non può diventare la modalità ordinaria con cui affrontare carenze che coinvolgono una quota così ampia del patrimonio scolastico.

La richiesta al Ministero e agli enti territoriali

Il Coordinamento chiede al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in raccordo con il Ministero dell’Interno e con gli enti territoriali competenti, una ricognizione nazionale aggiornata sullo stato degli adempimenti di sicurezza degli edifici scolastici.

L’obiettivo indicato è rendere pubblici gli esiti attraverso l’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, specificando gli interventi conclusi, quelli ancora in corso, le situazioni da regolarizzare, le risorse assegnate e i tempi previsti per il completamento. In questo modo, secondo il CNDDU, sarebbe possibile misurare anche se e quanto i divari territoriali emersi nel 2023/2024 siano stati ridotti.

Il nodo, nella lettura del Coordinamento, non è avviare un nuovo censimento fine a se stesso, ma dotarsi di uno strumento che consenta di verificare l’attuazione della normativa e l’efficacia reale degli investimenti. Dopo anni di stanziamenti e proroghe, il parametro decisivo diventa infatti quanti edifici siano stati effettivamente regolarizzati, quanti interventi siano ancora aperti e dove servano ulteriori risorse o maggiore capacità amministrativa.

L’ultimo passaggio indicato dal CNDDU è la scadenza del 31 dicembre 2027, che viene indicata come termine entro cui misurare risultati concreti: edifici regolarizzati, lavori conclusi e adempimenti perfezionati, con una corrispondenza verificabile tra norme, risorse impiegate e interventi realizzati.

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