Tra le novità della fase 2 dell’emergenza coronavirus, che si aprirà il prossimo 4 maggio, ci sarà la possibilità di incontrare i congiunti. Ma cosa dice esattamente il testo a riguardo? E cosa si intende esattamente per “congiunti”?
Le modalità degli incontri con i congiunti
Il DPCM presentato dal governo, all’articolo 1, punto A, chiarisce che verranno considerati “necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”.
Come ha spiegato lo stesso Giuseppe Conte, non si tratta di un via libera a pranzi e cene di famiglie allargate, ma solo di visite mirate ed entro i limiti di sicurezza previsti per tutto il resto degli spostamenti.
Chi sono i congiunti
Nel nostro ordinamento non si trova una definizione univoca del termine “congiunti”, ma quella più completa si può rintracciare nel codice penale.
All’articolo 307, quarto comma, viene spiegato che per “prossimi congiunti” si intendono “ascendenti, discendenti, coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, fratelli, sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”.
Non rientrerebbero dunque in questa categoria i partner non sposati o uniti civilmente.
Gli altri motivi di spostamento
Al di là dei congiunti, l’articolo 1 del DPCM aggiunge che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.