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CronacaFriuli Venezia GiuliaNotizieSenza categoria

Fvg, nuova Ordinanza Fedriga 30/06/2020: le novità, testo e PDF

La redazione
Ultimo aggiornamento 30 Giugno 2020 18:51
La redazione
5 anni fa
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Entrerà in vigore domani, mercoledì 1 luglio, l’ordinanza contingibile e urgente numero 20, firmata dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che detta ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Indice dei contenuti
IL TESTO ORDINANZA 30/06/2020 NUMERO 20PDF ORDINANZA ED ALLEGATO SPORT CONTATTO

Il documento, nel rispetto delle linee guida approvate il 25 giugno scorso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di quelle approvate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, consente la ripresa degli sport di contatto e di squadra e la ripresa di tutte le attività di formazione per lavoratori e dipendenti del settore pubblico e privato di qualsiasi natura.

Con la nuova ordinanza, torna la possibilità per gli esercizi commerciali, di ristorazione e di servizi, nonché per i circoli ricreativi, di mettere a disposizione quotidiani e riviste a favore dell’utenza.

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Sono ammessi anche i giochi di carte, a condizione che i giocatori provvedano frequentemente alla sanificazione delle mani con soluzione igienizzante e che le carte da gioco vengano a loro volta igienizzate al termine di ogni cambio giocatori.

È consentito inoltre lo svolgimento delle processioni religiose, delle celebrazioni e manifestazioni tradizionali che comportano lo spostamento fisico, purché sia assicurato, con ogni mezzo idoneo, compreso quello dell’informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e l’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro.

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L’ordinanza 20 dispone, in aggiunta, le misure di distanziamento nei cinema e nei teatri, che saranno tenuti ad alternare i posti a sedere con poltroncine lasciate vuote. Infine rimane obbligatorio l’uso delle protezioni per le vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e all’esterno, in tutte le occasioni nelle quali non risulti possibile garantire il distanziamento di sicurezza tra non conviventi.

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle protezioni.

Nello spostamento in autoveicoli è obbligatorio l’uso delle protezioni laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi.

È comunque obbligatorio, per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, avere a disposizione le protezioni.

IL TESTO ORDINANZA 30/06/2020 NUMERO 20

Di seguito il dispositivo:

1. che sia obbligatorio l’uso delle protezioni delle vie respiratoria nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza interpersonale minima di un metro tra non conviventi. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle protezioni ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Sono fatte salve le specifiche disposizioni settoriali relative a determinate attività economiche e sociali. Nello spostamento in autoveicoli è obbligatorio l’uso delle protezioni laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi. È comunque obbligatorio, per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, avere a disposizione le protezioni delle vie respiratorie;

2. che sia consentito l’accesso ai bambini e ragazzi a luoghi destinati ad attività ludico, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità con le linee guida di cui all’allegato 8 del DPCM dell’ 11 giugno 2020, integrate dalle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome o eventuali successive disposizioni regionali;

3. che sia consentito, in conformità alle Linee guida approvate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, lo svolgimento delle attività economiche e sociali di seguito indicate: a) ristorazione b) attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge) c) strutture ricettive d) servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori) e) commercio al dettaglio f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti) g) uffici aperti al pubblico h) piscine i) palestre j) manutenzione del verde k) musei, archivi e biblioteche l) strutture turistico-ricettive all’aria aperta m) rifugi alpini n) attività fisica all’aperto 5 / 7 o) noleggio veicoli e altre attrezzature p) informatori scientifici del farmaco q) aree giochi per bambini r) circoli culturali e ricreativi s) formazione professionale t) cinema e spettacoli u) parchi tematici e di divertimento v) sagre e fiere w) servizi per l’infanzia e l’adolescenza x) strutture termali e centri benessere y) professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche z) sale giochi, sale scommesse, sale bingo e sale slot aa) spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto bb) fiere e congressi cc) sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;

4. che siano consentite, tra le attività formative di cui al punto 2 lettera s) anche quelle effettuate da soggetti o enti privati quali corsi musicali e i corsi hobbistici;

5. che sia consentito, in qualsiasi struttura, l’accesso contingentato agli ambienti altamente caldo-umidi (esempio bagno turco) e alle saune, garantendo aerazione, pulizia e disinfezione ad ogni utilizzo. Si applicano per il resto le disposizioni dell’apposita scheda relativa alle strutture termali e centri benessere approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 11 giugno 2020;

6. che sia consentito il numero massimo di spettatori, per cinema e altri luoghi di spettacolo all’aperto e al chiuso, determinato in relazione alla capienza della struttura, assicurando uno spazio libero tra sedute fisse e identificate e, in caso di sedute fisse e non identificate (quali spalti e gradinate), con distanziamento interpersonale di almeno un metro, salvo i gruppi conviventi;

7. che sia consentito lo svolgimento delle processioni religiose, delle celebrazioni e manifestazioni tradizionali che comportano lo spostamento fisico, purché sia assicurato, con ogni mezzo idoneo, compreso quello dell’informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e l’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro. Resta salva la diversa e specifica disciplina dei grandi eventi pubblici; 

8. che sia consentita, oltre a quelle già autorizzate in precedenza, l’attività di emporio solidale e raccolta abiti usati ai fini di solidarietà nel rispetto delle Linee guida regionali e delle prescrizioni di cui all’allegato 10 del DPCM 17.05.2020;

9. che siano consentiti il rientro e/o la permanenza nelle residenze universitarie da parte degli assegnatari di posti alloggio per motivate esigenze connesse al percorso di studio. Il rientro o la permanenza dovrà rispondere alle misure organizzative previste dalla competente Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori al fine di ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione nel contesto della fruizione degli alloggi ed avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità;

10. che sia consentito lo svolgimento dello sport di contatto, di squadra e individuale, nel rispetto delle disposizioni approvate, all’unanimità, il 25 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

11. che siano consentiti negli esercizi commerciali, di ristorazione e di servizi nonché nei circoli ricreativi la messa a disposizione di quotidiani e riviste a favore dell’utenza e i giochi di carte, a condizione che i giocatori provvedano frequentemente alla sanificazione delle mani con soluzione igienizzante e che le carte da gioco vengano a loro volta igienizzate al termine di ogni cambio giocatori;

12. che sia consentito lo svolgimento delle attività non specificamente disciplinate dalle linee guida di cui ai punti precedenti, nel rispetto delle linee guida o di indirizzo relative ad attività analoghe;

13. che sia consentita la formazione, anche in presenza, dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, relativa anche al percorso ECM, sicurezza del lavoro, formazione continua, nel rispetto delle disposizioni di cui alla scheda relativa alla formazione professionale delle Linee guida approvate dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

14. che sia consentita da parte del concessionario demaniale, per quanto attiene le attività turistiche (balneazione) di competenza regionale e comunale, al fine di assicurare il rispetto delle misure sanitarie e del distanziamento sociale e ferme restando le previsioni di cui all’art.47 del codice della navigazione negli altri casi, l’interdizione temporanea dell’utilizzo di una parte o della totalità delle aree o delle pertinenze oggetto della concessione, permanendo impregiudicato l’obbligo di garantire il servizio di salvamento, secondo le modalità stabilite dalle vigenti ordinanze balneari emesse dalla Capitaneria di porto territorialmente competente.

15. che, in caso di approvazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di schede aggiornate o di nuove schede, le stesse siano vincolanti a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione, con specifica indicazione della data di decorrenza.

La presente ordinanza e le linee guida approvate in data 11 giugno 2020 e in data 25 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sono pubblicate sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione.

 La presente ordinanza ha validità dal 1 luglio 2020 al 31 luglio 2020

PDF ORDINANZA ED ALLEGATO SPORT CONTATTO

SCARICA ORDINANZA N°20 – CLICCA QUI

Allegato-Ordinanza_20-Sport-ContattoDownload
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