Fvg, proposta di legge popolare: due enti di area vasta, uno per il Friuli e uno per Trieste

Dieci promotori presentano il testo di iniziativa popolare ai sensi dello Statuto speciale e della legge regionale 5 del 2003: previsti

09 giugno 2026 02:39
Fvg, proposta di legge popolare: due enti di area vasta, uno per il Friuli e uno per Trieste -
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TRIESTE – In Friuli Venezia Giulia prende avvio la raccolta firme per una proposta di legge regionale di iniziativa popolare che punta a ridisegnare l’assetto degli enti intermedi, istituendo due soli enti pubblici territoriali di area vasta tra Regione e Comuni: uno per il Friuli e uno per Trieste. Il testo, presentato ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto speciale, della legge costituzionale 1 del 1963, e in applicazione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, indica anche i capoluoghi dei due nuovi enti: Aquileia per il Friuli e Trieste per l’area triestina.

I promotori dichiarano che l’obiettivo della proposta è la massima semplificazione anche dei costi degli enti locali in regione. Nella relazione introduttiva sostengono che il Friuli Venezia Giulia sia geograficamente, storicamente, linguisticamente e culturalmente “quantomeno duale” e che anche il suo sistema interno degli enti locali debba tenerne adeguatamente conto.

A sottoscrivere la proposta come promotori sono dieci cittadini elettori della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: l’avvocato Luca Campanotto di Rivignano Teor, nato il 9 aprile 1981 a Latisana; l’architetto Stefano Colussi di Cervignano del Friuli, nato il 26 dicembre 1948 a Udine; Giorgio Marchesich di Trieste, nato l’11 febbraio 1955 a Trieste; Franco Zotti di Gorizia, nato il 25 agosto 1959 a Gorizia; Lucio Vincenzo Tonelli di Sequals, nato il 13 dicembre 1946 a Castelnovo del Friuli; Barbara Moratti di Rivignano Teor, nata il 17 febbraio 1971 a Latisana; Fausto Brunello di Pasian di Prato, nato il 17 giugno 1959 a Udine; l’avvocato ed ex parlamentare Guido Germano Pettarin di Gorizia, nato l’11 agosto 1958 a Palmanova; Andrea Zilli di Mereto di Tomba, nato l’8 febbraio 1990 a Udine; Claudio Antonio Boaro di Gonars, nato il 14 aprile 1955 a Gonars.

La proposta prevede che nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia siano istituiti, con personalità giuridica pubblica piena e autonoma, due enti pubblici locali di area vasta, ad appartenenza necessaria e a fini generali, intermedi tra Regione autonoma e Comuni. Il reciproco confine amministrativo viene collocato presso la foce del fiume Timavo, sul corrispondente limite della Zona A del Territorio Libero di Trieste.

Per l’ente pubblico territoriale di area vasta del Friuli il capoluogo viene individuato nella città di Aquileia. Nella relazione introduttiva i promotori sottolineano la necessità di riconoscere Aquileia come centro morale di massimo rilievo internazionale UNESCO e di indiscusso riferimento per tutto il territorio friulano. Lo stesso articolato stabilisce però che il consiglio del nuovo ente dovrà prevedere, con apposita norma statutaria, una disciplina specifica sulle modalità di turnazione delle adunanze dei propri organi collegiali e sulla sede degli organi monocratici e degli uffici presso gli ex capoluoghi provinciali di Gorizia, Pordenone e Udine. Per l’ente di area vasta di Trieste, invece, il capoluogo coinciderebbe con la città capoluogo regionale.

Nella relazione i promotori precisano anche di essere consapevoli che una simile riforma comporterebbe necessariamente un previo referendum consultivo regionale, quantomeno sul territorio friulano compreso dal fiume Livenza al fiume Timavo, richiamando l’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale 9 del 1997, dichiarato transitoriamente applicabile ex articolo 10 della legge costituzionale 1-2026. Secondo il documento si tratterebbe di una fondamentale espressione di democrazia diretta, obbligatoria nel caso di modifica dei precedenti confini provinciali e comunque non vincolante per la Regione autonoma, ma utile a fornire al legislatore regionale elementi da valutare assieme agli altri profili territoriali e popolari richiamati dalla proposta.

L’articolo 2 disciplina le funzioni amministrative proprie e delegate dei due enti. Entrambi sarebbero enti amministrativi territoriali autonomi, pienamente esponenziali delle rispettive comunità territoriali, dotati di funzioni proprie e di ulteriori funzioni delegate attribuite con legge regionale. Le funzioni proprie coinciderebbero con quelle attribuite alle Province nel resto della Repubblica italiana dal Testo unico degli enti locali, decreto legislativo 267 del 2000, dalla legislazione locale statale e dalle successive modifiche e integrazioni. Le funzioni delegate sarebbero invece quelle ulteriori, attribuite materia per materia dalla specifica legislazione regionale, che dovrà determinare anche presupposti e procedura dei poteri sostitutivi.

La proposta richiama espressamente il principio di sussidiarietà verticale. Con la sola eccezione delle alte funzioni amministrative di programmazione, coordinamento o gestione ritenute inscindibili, la Regione dovrebbe attribuire ai due enti di area vasta, con apposite leggi regionali, tutte le altre funzioni amministrative che per loro natura non richiedano un esercizio unitario a livello regionale e non richiedano, sempre per sussidiarietà verticale, di essere affidate al livello comunale.

L’articolo 3 riconosce a entrambi gli enti autonomia nel proprio indirizzo politico e nella produzione normativa, sia statutaria sia regolamentare, nell’ambito dei principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto della legislazione regionale locale esclusiva del Friuli Venezia Giulia. I due enti potrebbero inoltre presentare anche disgiuntamente atti ad efficacia consultiva a tutti gli organi regionali.

Lo statuto di ciascun ente, approvato dal relativo consiglio secondo le procedure previste nel resto della Repubblica per gli statuti provinciali, dovrebbe regolamentare non solo le materie di attribuzione amministrativa previste dalla legislazione statale e regionale, ma anche la concreta attuazione dell’obiettivo trasversale di effettiva tutela e promozione di tutti i gruppi linguistici regionali legalmente riconosciuti. Il testo richiama il rispetto delle norme di attuazione dell’articolo 3 dello Statuto speciale e della relativa legislazione statale e regionale di riconoscimento, secondo criteri generali di parità di trattamento tra tutti i cittadini e di territorialità dei criteri di collegamento di applicazione normativa. Lo statuto dovrebbe inoltre assicurare e regolamentare le forme di partecipazione popolare diretta all’azione amministrativa dei due enti.

Sempre l’articolo 3 prevede che il consiglio dei due enti di area vasta, su proposta di ciascun consigliere, della giunta o degli altri organi e soggetti titolari di iniziativa anche popolare diretta previsti dal relativo statuto, approvi i regolamenti necessari al concreto funzionamento dell’ente, degli organi e degli uffici, con l’obiettivo di favorire imparzialità, buon andamento, economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.

L’articolo 4 individua gli organi di entrambi gli enti locali di area vasta: consiglio, giunta e presidente. Per il Friuli viene previsto un seggio consiliare ogni 20 mila abitanti residenti, con arrotondamento per eccesso all’unità superiore, sulla base dell’ultimo censimento generale Istat disponibile sulla popolazione residente. Per Trieste il consiglio sarebbe composto da 20 seggi totali. Le due giunte, oltre al presidente, sarebbero formate da quattro assessori, tutti scelti tra gli eletti nel rispettivo consiglio.

Sia il consiglio sia il presidente sarebbero eletti direttamente dai cittadini residenti, con mandato quinquennale rinnovabile una sola volta. Nella relazione introduttiva i promotori richiamano espressamente il divieto del terzo mandato esteso a tutti gli eletti. Per il sistema elettorale, la procedura di elezione diretta di consiglio e presidente, la forma di governo, i rapporti tra organi collegiali e monocratici, le indennità di carica e i rimborsi spese, la proposta rinvia alla legislazione statale e regionale in vigore al momento dell’ultima elezione popolare diretta delle ex Province ordinarie soppresse per effetto della legge costituzionale 1-2016. Fa salva soltanto l’applicabilità delle modifiche introdotte successivamente dalla legge regionale Friuli Venezia Giulia 3 del 2023 in materia di semplificazione delle autenticazioni delle sottoscrizioni elettorali necessarie per la presentazione delle candidature. Alla legge regionale spetterebbe aggiornare solo i collegi. Il presidente nominerebbe e revocherebbe gli assessori, senza alcuna possibilità di interferire sul loro mandato consiliare a elezione diretta.

Un intero articolo è dedicato al personale e agli uffici. L’ordinamento e l’attribuzione del personale locale sarebbero regolati dalla legislazione regionale esclusiva, nel rispetto dei vincoli giuslavoristici del pubblico impiego e secondo principi di proporzionalità rispetto alle funzioni amministrative attribuite ai due enti di area vasta. La proposta indica anche un orientamento preciso: la legge regionale dovrebbe favorire il trasferimento presso i nuovi enti delle eccedenze di personale regionale, per scongiurare per quanto possibile nuove assunzioni sia a carico del bilancio regionale sia dei bilanci dei due enti locali di area vasta.

Il personale regionale, senza alcun pregiudizio per il trattamento giuridico ed economico già acquisito, verrebbe trasferito, distaccato o applicato presso gli enti regionali di area vasta preferibilmente in considerazione del pregresso servizio presso le ex amministrazioni provinciali. Il regolamento generale uffici e personale di entrambi gli enti dovrebbe uniformarsi al sistema del comparto unico regionale Friuli Venezia Giulia Regione-Enti Locali e alle relative condizioni di trattamento giuridico-economico.

Sul piano finanziario, l’articolo 6 riconosce ai due enti autonomia di entrata e di spesa nel rispetto del sistema finanziario, tributario e contabile, dei vincoli costituzionali di pareggio di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica, nonché dell’ordinamento giuridico degli enti locali statale e regionale. Per garantire adeguatezza, proporzionalità e sufficienza dei trasferimenti finanziari, la Giunta regionale dovrebbe proporre annualmente al Consiglio regionale il trasferimento ai due enti di area vasta di almeno un decimo dell’importo complessivo ricavato da tutte le compartecipazioni erariali regionali ottenute dalla Regione dai rispettivi territori nell’annualità precedente.

La Giunta regionale, attraverso i propri ordinari poteri di iniziativa legislativa periodica, dovrebbe inoltre assicurare la piena copertura finanziaria, a carico del bilancio regionale, delle spese di prima istituzione e di avvio dei due enti, comprese quelle elettorali.

Le disposizioni transitorie dell’articolo 7 fissano l’entrata in vigore della legge all’inizio dell’anno solare successivo alla sua approvazione. I due enti locali di area vasta succederebbero, sui rispettivi territori, nell’intero patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli attuali Edr, Enti di decentramento regionale, che verrebbero soppressi e inglobati alla data del subentro.

Nella fase di avvio, la Giunta regionale nominerebbe, con necessaria approvazione successiva del Consiglio regionale, i commissari necessari all’amministrazione iniziale dei due enti regionali di area vasta. L’organizzazione concreta delle consultazioni elettorali dirette sarebbe regionale. Il testo aggiunge che la Regione dovrebbe provvedere prima possibile all’elezione diretta degli organi dei due enti e al trasferimento del personale regionale. La data della consultazione elettorale diretta per i due enti di area vasta potrebbe coincidere solamente con elezioni di livello comunale.

L’articolo 8 introduce clausole di garanzia per enti montani, enti territoriali intercomunali e gruppi linguistici regionali. La legge non si applicherebbe agli enti territoriali montani, che resterebbero soggetti alla rispettiva legislazione statale e regionale di settore. Esclusa anche la Comunità Collinare del Friuli, così come gli altri enti territoriali intercomunali volontariamente istituiti dai Comuni per l’esercizio associato di funzioni amministrative intercomunali. La stessa regola varrebbe per gli istituti associativi locali con funzioni rappresentative o consultive dei gruppi linguistici regionali.

Lo stesso articolo stabilisce però che entrambi gli enti di area vasta dovrebbero adeguare la propria concreta gestione amministrativa alle specifiche esigenze dei territori montani, delle forme associative volontarie intercomunali e degli istituti associativi locali su base linguistica, coordinandosi paritariamente con i rispettivi soggetti rappresentativi.

La clausola finale dell’articolo 9 dispone che, per quanto non espressamente disciplinato dalla proposta, si applichi il Testo unico degli enti locali, decreto legislativo 267 del 2000, con riferimento alle amministrazioni provinciali, in quanto compatibile e ove non derogato dalla legislazione regionale espressione della competenza legislativa esclusiva del Friuli Venezia Giulia nella materia dell’ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

Il modulo della proposta comprende anche l’informativa sul trattamento dei dati personali dei sottoscrittori ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Ue 2016/679. Nella fase di raccolta firme il titolare del trattamento è il soggetto promotore; nella fase di esame da parte del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia i dati vengono comunicati al Consiglio regionale, che diventa titolare del trattamento. Il responsabile della protezione dei dati del Consiglio regionale è indicato in piazza G. Oberdan 6 a Trieste, mentre il responsabile del trattamento per i servizi di sviluppo e conduzione del sistema informativo del Consiglio regionale è INSIEL Spa.

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