Polizza obbligatoria per chi organizza manifestazioni: cosa propone Ziberna e cosa cambierebbe

Il sindaco di Gorizia ha inviato una proposta di legge nazionale: RC verso terzi da allegare al preavviso in Questura e sanzioni per chi ne è privo. Per ora non è una norma in vigore.

26 ottobre 2026 11:58
Polizza obbligatoria per chi organizza manifestazioni: cosa propone Ziberna e cosa cambierebbe -
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GORIZIA – Una polizza di responsabilità civile verso terzi da depositare insieme al preavviso in Questura per ogni manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico. È la proposta di legge nazionale avanzata dal sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, che punta a far ricadere sugli organizzatori – e non su cittadini, commercianti o Comuni – il costo dei danni eventualmente causati durante cortei e grandi eventi.

Il punto più importante, per associazioni, comitati, Pro loco e organizzatori del Friuli Venezia Giulia, è distinguere il piano politico da quello operativo: oggi non esiste un nuovo obbligo assicurativo generalizzato introdotto da Gorizia. La proposta è stata inviata da Ziberna ai vertici di Forza Italia e al gruppo consiliare regionale del partito perché venga promossa in sede parlamentare e regionale, come riferisce la nota ripresa da ANSA il 24 ottobre. Non è, dunque, un disegno di legge già approdato alle Camere, né una prescrizione applicabile ai prossimi appuntamenti in piazza.

La discussione però tocca da vicino un territorio abituato a gestire iniziative con grande afflusso. A Gorizia, per esempio, il piano di sicurezza di Gusti di Frontiera 2026 ha previsto Centro operativo comunale, assistenza sanitaria, mobilità dedicata e un investimento annunciato di circa 200mila euro. La proposta di Ziberna non riguarda soltanto la sicurezza fisica dell’evento: apre il tema di chi debba risarcire un danno a beni pubblici o privati quando l’iniziativa degenera o quando emergono responsabilità organizzative.

Che cosa prevede la proposta del sindaco di Gorizia

Il testo illustrato da Ziberna ipotizza un’integrazione dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il TULPS. Chi organizza una manifestazione dovrebbe presentare, contestualmente al preavviso, la documentazione che attesta una polizza RC verso terzi. La copertura avrebbe la funzione di risarcire danni a persone, patrimonio pubblico o proprietà private.

La proposta indica anche una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro per gli organizzatori privi di assicurazione. Le somme, nell’impianto annunciato, confluirebbero in un fondo presso il Ministero dell’Interno destinato al ristoro dei danni ai beni pubblici. Ziberna sostiene che la disciplina dovrebbe tenere conto delle diverse tipologie di iniziativa, per non scaricare un onere sproporzionato sui piccoli organizzatori.

Quest’ultimo punto è essenziale, ma è anche quello ancora privo di dettagli verificabili: non sono pubblicati massimali minimi, franchigie, criteri per distinguere un piccolo presidio da un grande evento, premi assicurativi, eventuali esenzioni o regole per le manifestazioni spontanee. Non sarebbe corretto, quindi, indicare oggi un costo della futura polizza o sostenere che una copertura già acquistata da una Pro loco, da un’associazione sportiva o da un ente culturale sarebbe automaticamente sufficiente.

Cosa vale oggi: preavviso non significa autorizzazione

La libertà di riunione è garantita dall’articolo 17 della Costituzione; la proposta non la modifica. Per le riunioni in luogo pubblico resta centrale il preavviso al Questore. L’approfondimento della Camera dei deputati sull’articolo 18 TULPS chiarisce un passaggio spesso frainteso: il preavviso è una comunicazione che permette all’autorità di valutare rischi e prescrizioni, non una domanda di autorizzazione alla manifestazione. Le riunioni in luogo aperto al pubblico hanno inoltre un perimetro costituzionale specifico, sul quale il legislatore dovrebbe misurare con attenzione qualunque modifica.

La disciplina vigente richiede ai promotori di una riunione in luogo pubblico di avvisare il Questore almeno tre giorni prima. Il Questore può vietare l’iniziativa o prescriverne tempi e modalità per ragioni di ordine pubblico, moralità o sanità pubblica. Dopo le modifiche del 2026, l’omesso preavviso è sanzionato amministrativamente da 1.000 a 10.000 euro: si tratta di una sanzione diversa da quella ipotizzata da Ziberna per l’assenza di polizza e non va confusa con essa.

Nel Friuli Venezia Giulia la traduzione pratica di questi principi si vede nelle istruzioni comunali. Le linee guida per eventi del Comune di Grado, ad esempio, richiamano il preavviso ai sensi dell’articolo 18 e ricordano che, per le pratiche soggette a autorizzazioni o segnalazioni, il SUAP può trasmetterlo alla Questura. Occupazione di suolo pubblico, pubblico spettacolo, vendita e somministrazione, impianti temporanei, piano di emergenza e assistenza sanitaria sono procedimenti distinti: il solo preavviso non li sostituisce.

RC dell’organizzatore e danni da disordini: perché non sono la stessa cosa

Nel dibattito la parola “assicurazione” rischia di semplificare troppo. Una polizza RC per eventi tutela normalmente l’organizzatore per la responsabilità civile derivante dalla sua attività: per esempio, un danno causato da un allestimento, da una struttura temporanea o da una carenza organizzativa, nei limiti, nelle esclusioni e nei massimali del contratto. Esistono già prodotti per eventi e manifestazioni, ma non sono tutti uguali e non coprono automaticamente ogni fatto avvenuto durante un corteo o in una piazza.

La stessa presentazione di una polizza eventi per responsabilità civile verso terzi indica che la garanzia riguarda la responsabilità dell’assicurato come organizzatore o committente e i fatti accidentali legati all’attività dichiarata. Per questo, se la proposta dovesse avviare un percorso legislativo, la questione decisiva sarebbe definire il nesso tra danno e responsabilità dell’organizzatore. Non basta che un episodio accada durante una manifestazione per concludere, senza accertamenti, che la polizza debba pagare.

Per commercianti e proprietari di immobili, l’altra verifica riguarda le proprie garanzie: eventi sociopolitici, vandalismo, furto, interruzione dell’attività e danni indiretti possono essere estensioni diverse, con scoperti ed esclusioni. La proposta di Ziberna parla di responsabilità civile dell’organizzatore e di un fondo per i beni pubblici; non istituisce, allo stato attuale, un indennizzo automatico per vetrine, merce o mancati incassi.

Che cosa cambierebbe per chi organizza eventi in FVG

Se trasformata in legge con l’impianto annunciato, la misura aggiungerebbe un documento alla fase di preavviso e renderebbe la copertura RC una condizione da verificare prima della comunicazione alla Questura. Per chi organizza un festival, una corsa non competitiva, una festa di quartiere o un corteo, il lavoro non sarebbe limitato all’acquisto della polizza: sarebbe necessario accertare che il contraente, l’attività assicurata, data, luogo, percorso, soggetti coinvolti e massimali coincidano con l’evento comunicato.

L’effetto potrebbe essere più rilevante per le realtà piccole, che spesso lavorano con volontari e calendari ravvicinati. Proprio per questo non ha senso anticipare obblighi che non esistono. In vista di un evento già programmato, resta più utile seguire l’iter applicabile oggi e confrontarsi con SUAP, Comune, Questura e professionista assicurativo sulla pratica concreta, evitando formulari standard o interpretazioni ricavate dai social.

Le iniziative diffuse nel centro storico richiedono inoltre coordinamento, non solo assicurazione. Il recente festival Frontiere a Gorizia, costruito tra Teatro Verdi, percorsi urbani e luoghi del centro, mostra quanto possano essere articolati luoghi, flussi e responsabilità anche per appuntamenti gratuiti. Una eventuale norma nazionale avrebbe bisogno di tenere insieme diritto di manifestare, sostenibilità economica di associazioni e volontari, tutela di residenti e attività, e poteri delle autorità di pubblica sicurezza.

La checklist utile adesso per organizzatori, Comuni e attività

Fino a quando non esisterà un testo depositato e approvato, la regola pratica è semplice: non c’è una nuova polizza obbligatoria nazionale da allegare al preavviso. Chi sta organizzando un’iniziativa in luogo pubblico dovrebbe però verificare con anticipo quale procedura si applica al proprio caso, presentare il preavviso nei tempi previsti quando dovuto, richiedere separatamente eventuali titoli per suolo pubblico e pubblico spettacolo e conservare una descrizione coerente dell’evento.

È prudente anche leggere la propria polizza già attiva, senza dare per scontato che la RC associativa o aziendale includa l’evento specifico: vanno controllati attività dichiarata, territorio, durata, massimali, franchigie, esclusioni e copertura di collaboratori o volontari. Per le attività affacciate su percorsi di corteo o piazze interessate da eventi, invece, la verifica utile è quella delle garanzie proprie e delle modalità di denuncia previste dal contratto, non l’attesa di un meccanismo di ristoro che la proposta non ha ancora creato.

La novità, per ora, è quindi politica e apre un confronto concreto: chi organizza dovrebbe rispondere anche economicamente dei danni connessi alla manifestazione? La risposta legislativa non c’è ancora. Nei prossimi passaggi andranno verificati il deposito di un testo, il suo perimetro effettivo e il rapporto con le garanzie costituzionali. Solo allora si potrà parlare di obbligo, costi e nuove scadenze operative.

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