“La verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme. Come ad esempio quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”. È quanto si legge nella circolare del Viminale, che chiarisce le modalità di verifica del Green pass.
Anche gli esercenti, quindi, potranno chiedere i documenti d’identità ai clienti nel caso di incongruenze con i dati del green pass, ma non dovranno farlo sempre. Invece, nel pomeriggio, il Garante per la Privacy, rispondendo a un quesito dalla Regione Piemonte sull’attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar, aveva precisato che “le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale sono quelle indicate nell’articolo 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021”.
Tra i soggetti elencati dal Dpcm ci sono anche “i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi” che possono richiedere agli intestatari della certificazione verde di esibire un documento d’identità.
Il Garante aveva sottolineato che la “disciplina procedurale comprende – oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde – anche gli obblighi di verifica dell’identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 13, c.4, del citato dPCM”. Tale articolo precisa che “l’intestatario della certificazione verde all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità“.
Il Garante aveva quindi precisato che i soggetti elencati dal citato articolo erano: i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni; il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo; i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi; il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività; i vettori aerei, marittimi e terrestri; i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie.
Ieri, invece, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese aveva detto che sarebberi stati sì i titolari a dover controllare il lasciapassare, ma che non avrebbero potuto chiedere la carta d’identità ai clienti. L’esempio della ministra era stato che: andare al ristorante con il pass sarebbe stato “come andare al cinema e mostrare il biglietto” e “nessuno pretende che gli esercenti chiedano i documenti, i ristoratori non devono fare i poliziotti” e ci saranno “controlli a campione nei locali insieme alla polizia amministrativa”.
A Palazzo Chigi, così come al Viminale, la linea è quindi che comunque controlli e sanzioni vadano fatti, per non vanificare la misura del pass. Ma non devono occuparsene gli esercenti, se non in caso di palesi incongruenze. Il green pass è entratp in vigore il 6 agosto.
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