Quando si possono accendere i riscaldamenti in uffici e negozi in Veneto?
Dal 1° novembre al 12 aprile cambiano le date per una parte precisa di edifici pubblici e attività di commercio e servizi. Le abitazioni non sono comprese automaticamente.
VENETO — Per molti uffici, negozi e attività di servizi nei Comuni veneti in fascia climatica E, nella stagione 2026-2027 l’accensione ordinaria degli impianti alimentati da combustibili fossili o biomassa parte il 1° novembre e termina il 12 aprile. Non è però una regola che si estende automaticamente a tutte le case né a qualunque edificio: riguarda categorie d’uso precise e deve essere recepita dai Comuni nei rispettivi provvedimenti.
È questo il punto pratico del pacchetto regionale approvato per la qualità dell’aria, valido dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027. L’intervento è collegato al rinvio del blocco strutturale dei diesel Euro 5 in condizioni di livello verde, ma produce un effetto molto concreto per chi apre un negozio, gestisce un ufficio, lavora in un servizio al pubblico o amministra un immobile non residenziale. La domanda utile non è quindi soltanto “che giorno comincia la stagione termica?”, ma “il mio edificio rientra davvero nella misura e che cosa dice l’ordinanza del Comune?”.
La risposta breve: chi è coinvolto
La DGR Veneto n. 1024 del 18 settembre 2026 dispone temporaneamente l’avvio al 1° novembre 2026 e la chiusura al 12 aprile 2027 per gli impianti di climatizzazione invernale alimentati a combustibili fossili e a biomassa, negli edifici pubblici e negli edifici destinati a commercio o servizi appartenenti alle categorie E2, E4 ed E5, situati nei Comuni in fascia climatica E.
Tradotto in termini quotidiani, il provvedimento può interessare uffici pubblici e privati, spazi per attività collettive, negozi, esercizi commerciali e una parte degli edifici dove si svolgono servizi. La classificazione non dipende dal nome sulla porta o dal fatto che l’immobile sia aperto al pubblico: conta la destinazione d’uso tecnica dell’edificio e il tipo di impianto. Per questo un’impresa con sedi diverse, o un condominio che ospita sia abitazioni sia locali commerciali, non dovrebbe applicare una risposta uguale per tutto lo stabile senza verificare come sono classificati i singoli spazi.
La nuova finestra non equivale a un divieto generalizzato di riscaldare le abitazioni fino a novembre. Le case rientrano normalmente in un’altra categoria d’uso, E1, che non è quella richiamata dalla misura compensativa regionale. Restano inoltre possibili situazioni particolari disciplinate dalle norme tecniche e dagli atti comunali: impianti, zone climatiche e casi di necessità non vanno ricostruiti per analogia leggendo soltanto un titolo o un post sui social.
Perché le date cambiano proprio quest’anno
La Regione ha scelto questo intervento come una delle misure compensative per la stagione 2026-2027. Il blocco strutturale degli Euro 5 diesel al livello verde, atteso dal 1° ottobre 2026, è stato rinviato al 1° ottobre 2027; in cambio è stato rafforzato un insieme di misure già previste dal Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera. La pagina ufficiale Per un’aria pulita della Regione riassume il quadro: fascia dei divieti antismog estesa fino alle 19.30, riduzione del periodo per alcuni impianti e regole più restrittive per la biomassa durante le allerte nelle quattro città oltre i 100 mila abitanti.
Non è quindi una modifica delle tariffe, né un nuovo requisito per aprire un’attività. È una regola stagionale legata alla riduzione delle emissioni, con validità limitata a questa stagione. Per chi gestisce un’attività il primo effetto organizzativo è il calendario: pulizia, controllo e programmazione dell’accensione vanno impostati senza dare per scontata la consueta data di metà ottobre. Il secondo è documentale: l’atto comunale resta il riferimento operativo per territorio, eventuali eccezioni e controlli.
Il confronto con il tema della mobilità aiuta a evitare equivoci. Il rinvio non rende irrilevanti le misure contro lo smog: cambia l’equilibrio del pacchetto. Nordest24 ha spiegato che cosa cambia a Venezia dal 1° ottobre per auto, impianti e allerte PM10; per gli edifici, la distinzione decisiva resta quella tra abitazioni e immobili delle categorie interessate, non l’idea generica di “riscaldamenti vietati”.
Fascia climatica E: perché il Comune conta
La data 1° novembre–12 aprile non si applica indistintamente all’intero territorio regionale: il testo indica i Comuni in fascia climatica E. Le fasce climatiche sono la classificazione usata dalla normativa nazionale per regolare l’esercizio degli impianti termici; non coincidono automaticamente con provincia, altitudine percepita o distanza dalla costa. In Veneto convivono Comuni con condizioni climatiche differenti e il territorio di un’attività va verificato, non dedotto dal fatto che sia “nel Nord Italia”.
Chi possiede o gestisce un immobile dovrebbe fare tre controlli, in quest’ordine. Primo: individuare il Comune in cui si trova l’edificio e la sua fascia climatica. Secondo: verificare nel libretto d’impianto e nella documentazione tecnica l’alimentazione e la destinazione d’uso. Terzo: leggere l’ordinanza o l’avviso comunale per la stagione 2026-2027. È quest’ultimo documento a tradurre localmente le regole regionali e a indicare eventuali confini, deroghe, modalità applicative e contatti competenti.
Venezia offre un esempio utile di questa filiera. Il Comune ha comunicato che le misure della stagione valgono dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027 e che il pacchetto regionale sarà recepito con atti locali. Nella nota della Città di Venezia sulle novità della stagione è chiarito che il rinvio degli Euro 5 è accompagnato dall’estensione oraria dei divieti e dalla stagione termica ridotta per gli edifici indicati dalla Regione. Il medesimo criterio vale anche altrove: il provvedimento regionale definisce il quadro, ma non sostituisce la verifica nel Comune effettivamente interessato.
Uffici, negozi e abitazioni: gli errori da evitare
L’errore più frequente è trattare la data del 1° novembre come se riguardasse ogni termosifone. Non è così. Il provvedimento parla di edifici pubblici e di edifici a commercio/servizi nelle categorie E2, E4 ed E5; non basta che un’abitazione si trovi nello stesso Comune perché ne segua automaticamente le stesse date. In un condominio misto, per esempio, il negozio al piano strada e gli appartamenti ai piani superiori possono richiedere valutazioni distinte, soprattutto se hanno impianti o contabilizzazioni separate.
Un secondo errore è confondere l’accensione con la temperatura interna consentita, l’orario di funzionamento o la manutenzione obbligatoria. La delibera qui presa in esame interviene sul periodo annuale di esercizio per la platea descritta; gli altri aspetti restano regolati dalle norme applicabili e dalle caratteristiche dell’impianto. Un manutentore o un responsabile tecnico può aiutare a verificare il libretto, ma non può sostituire l’ordinanza del Comune per la parte amministrativa locale.
Terzo equivoco: pensare che l’alimentazione non conti. La misura compensativa cita impianti a combustibili fossili e biomassa. Per apparecchi diversi o configurazioni particolari non conviene estendere la regola per somiglianza. È importante soprattutto per le attività che hanno più sistemi — caldaia, pompa di calore, generatore a biomassa — o per gli immobili dove il riscaldamento è centralizzato e la gestione è affidata a un soggetto terzo.
Che cosa fare prima del 1° novembre
Per un’attività o un ufficio, l’azione più prudente è preparare ora una piccola verifica interna. Conservare e aggiornare il libretto dell’impianto, controllare la manutenzione prevista e accertare chi è il responsabile dell’esercizio sono passaggi utili in ogni stagione; quest’anno vanno affiancati al controllo della data applicabile. Se l’impianto serve più unità, amministratore, proprietario, conduttore e responsabile tecnico dovrebbero evitare istruzioni contraddittorie, chiarendo chi consulta l’atto comunale e chi comunica la decisione agli occupanti.
Per i clienti di un esercizio non occorre inventare avvisi o limitazioni non previste. È sufficiente organizzare la temperatura e l’apertura degli spazi in base alle regole effettive, senza trasformare una misura rivolta a specifiche categorie in un messaggio allarmistico. Chi lavora in un ufficio pubblico o in un servizio può invece chiedere al proprio datore di lavoro o all’ufficio tecnico quale atto locale sia stato applicato e quale sia il piano per l’avvio della stagione.
Le giornate di allerta sono un capitolo distinto. In presenza di un bollettino PM10 arancione o rosso possono entrare in gioco misure aggiuntive, in particolare sugli impianti a biomassa. A Verona, per esempio, le novità locali della stagione sono state ricostruite da Nordest24 nell’approfondimento sui divieti antismog estesi fino alle 19.30. Il principio vale per tutti: una data di accensione non sostituisce il controllo del livello di allerta e delle misure attive in quel giorno.
Il caso degli impianti a biomassa
La DGR prevede anche un rafforzamento temporaneo, nei Comuni con più di 100 mila abitanti — Padova, Venezia, Verona e Vicenza — del divieto d’uso dei generatori a biomassa classificati cinque stelle nei giorni di allerta arancione e rossa, salvo il caso in cui siano l’unico sistema di riscaldamento dell’abitazione. Questa regola non va confusa con la finestra 1° novembre–12 aprile: sono due misure diverse, con destinatari e condizioni differenti.
Chi ha chiesto o ottenuto un contributo per sostituire una stufa deve tenere separati incentivo e disciplina d’uso. La graduatoria o il finanziamento non autorizzano automaticamente l’impiego in ogni giorno. È un chiarimento già utile anche alla luce del punto sugli esiti del bando stufe in Veneto: classe dell’apparecchio, Comune, fonte alternativa e livello di allerta sono informazioni che vanno lette insieme.
Il promemoria finale
Per la stagione 2026-2027, negli edifici pubblici e in quelli di commercio e servizi delle categorie E2, E4 ed E5 situati in Comuni veneti in fascia E, gli impianti a combustibili fossili o biomassa seguono la finestra dal 1° novembre al 12 aprile. Le abitazioni non sono incluse automaticamente; gli edifici fuori fascia E e le configurazioni particolari richiedono una verifica specifica.
La fonte più affidabile per sapere che cosa fare nel singolo caso resta la combinazione di documentazione dell’impianto e ordinanza del Comune. Controllare entrambi prima dell’accensione evita due errori opposti: rinunciare senza ragione al riscaldamento dove la misura non si applica, oppure applicare a un negozio o a un ufficio il calendario abituale ignorando la novità stagionale.