Quando si acquista una casa per la prima volta, è naturale trovarsi ad avere a che fare con numerosi termini tecnici. Tra questi, rientra l’espressione “ipoteca volontaria”. Di cosa si tratta? Come si cancella? Scopriamolo assieme nelle prossime righe di questo articolo.
Ipoteca volontaria: di cosa si tratta?
L’ipoteca volontaria è la forma di ipoteca più nota in assoluto. Viene sottoscritta, in circostanze come l’acquisto di un immobile, a seguito dell’espressione della libera volontà delle parti. Attraverso la sua finalizzazione, il debitore propone come garanzia per la sua posizione economica un immobile di cui è proprietario.
La situazione che la vede più spesso chiamare in causa è, come già detto, il mutuo. L’ipoteca volontaria, inoltre, può essere presa in considerazione quando si ha a che fare con il debito di un soggetto terzo.
Come costituirla
La costituzione dell’ipoteca prevede, per forza di cose, la regolare iscrizione nei pubblici registri immobiliari. Cosa bisogna fare per procedere all’iscrizione? Il primo passo consiste nel rivolgersi al curatore competente nel contesto territoriale. A quest’ultimo, è necessario consegnare i seguenti documenti:
- Il contratto o l’atto unilaterale che ha portato alla costituzione dell’ipoteca;
- la nota di iscrizione dell’ipoteca stessa, che deve essere redatta in due copie originale.
Nella sopra citata nota, è necessario inserire sia i dati del beneficiario, sia quelli del concedente. Essenziale è includere le informazioni sul bene ipotecato, così come l’ammontare dell’importo della garanzia. L’iscrizione dell’ipoteca volontaria risulta efficace per 20 anni.
Essenziale, da parte del creditore, è rinnovare l’iscrizione prima che trascorrano i due decenni, così da riuscire a mantenere il diritto di prelazione e il cosiddetto diritto di seguito. Di cosa si tratta? Del diritto di essere pagati con una preferenza sul bene oggetto di ipoteca, a prescindere da eventuali atti di disposizione finalizzati.
Nei frangenti in cui, a seguito della sottoscrizione di un’ipoteca volontaria, il debitore non dovesse onorare la propria posizione, il creditore avrebbe diritto di agire nei suoi confronti procedendo, per esempio, alla richiesta e all’ottenimento di un decreto ingiuntivo.
L’ipoteca volontaria può essere iscritta, oltre che sui beni immobili, anche sui beni mobili registrati. Disciplinati dall’articolo 815 del Codice Civile, richiedono specifiche formalità in caso di trasferimento. Quali sono? Giusto per citare uno degli esempi più frequenti, chiamiamo in causa le auto, ma anche le imbarcazioni e i motocicli. Per venderle, infatti, è necessario procedere alla trascrizione nei pubblici registri.
Per amor di precisione si ricorda invece che, quando si parla di beni mobili non registrati, si inquadrano oggetti come gli anelli, i quadri e alcune tipologie di macchinari industriali. In questi frangenti, ai fini della vendita non è necessaria alcuna registrazione.
Come si cancella l’ipoteca volontaria?
A questo punto, è naturale chiedersi come si cancella l’ipoteca volontaria. La procedura non prevede alcun costo. Così, infatti, prevede la cancellazione automatica ipoteca Legge Bersani (la 40/2007).
Entrando nel vivo della procedura, è il caso di ricordare che, nel caso del mutuo, ossia l’evenienza più frequente, l’istituto di credito, una volta incassata l’ultima rata del piano di ammortamento, comunica la cosa agli uffici territoriali competenti.
Necessario è rammentare che lo step appena descritto vale anche nei frangenti in cui si ha a che fare con un’estinzione anticipata del piano di ammortamento.
Attraverso la suddetta comunicazione, avviene automaticamente la cancellazione dell’ipoteca. Lato debitore, non è necessario pagare nulla e neppure rivolgersi a professionisti come il notaio.
Attenzione: la cancellazione automatica riguarda l’ipoteca volontaria legata a un contratto di mutuo. In altre situazioni, infatti, si ricorre a un atto notarile o a un’ordinanza del giudice.
Essenziale è sottolineare la differenza tra cancellazione dell’ipoteca ed estinzione della stessa. L’ipoteca volontaria, infatti, si può estinguere senza bisogno di passare per forza dalla cancellazione dei registri.